L'art. 40 della Legge n. 1766 del 16 giugno 1927, al primo comma stabilisce che tutti gli atti di procedura eseguiti d'ufficio sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Le disposizioni di tale articolo sono state così integrate dall'art. 2 della Legge n. 692 del 1 dicembre 1981 che recita testualmente:
"Sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 , e relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 322 , sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte.
Beneficeranno della stessa esenzione anche le vendite debitamente effettuate da comuni ed associazioni a seguito di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 della L. 16 giugno 1927, n. 1766 , sempre che l'atto di autorizzazione precisi le finalità di pubblico interesse perseguito con la vendita e la condizione alla loro realizzazione."