Enti di gestione - Beni collettivi e usi civici
Sono forme organizzative, atte a rappresentare la comunità, e alle quali sono imputate alcune facoltà di amministrazione che non possono essere esercitate dai singoli componenti del gruppo. All'ente gestore, tuttavia, non spetta alcun diritto sui beni medesimi; esso rappresenta unicamente la collettività e garantisce la coesistenza del diritto dei cives, attraverso poteri e facoltà di amministrazione.
La legge individua tre forme organizzative (alle quali, con il tempo, se ne sono affiancate altre):
- l'Amministrazione Separata dei Beni frazionali di Uso Civico (ASBUC) si realizza quando i diritti spettano non all'intera popolazione comunale, ma a comunità originarie più ristrette (frazioni); in tal caso, i beni possono essere amministrati separatamente (cioè con bilanci e inventari separati da quelli del Comune), tramite un comitato di gestione, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti. L´amministrazione separata della frazione è soggetta alla sorveglianza del Sindaco del Comune, il quale potrà sempre esaminarne l´andamento e rivederne i conti;
- le Associazioni agrarie, comunque denominate si tratta di entità organizzative diverse e separate dal Comune e dalla frazione, originariamente costituite per la gestione dei beni di uso civico, a vantaggio esclusivo di famiglie, ceti, corporazioni o arti;
- il Comune rappresenta la forma organizzativa residuale di gestione: in assenza di amministrazione separata e di associazioni agrarie, la gestione dei beni di uso civico spetta al Comune, il quale li gestisce non secondo la disciplina dei beni patrimoniali o demaniali, ma secondo il regime proprio della Legge n. 1766 e con le modalità di utilizzo dettate dalla legge regionale.
Regolamento (statuto)
I Comuni e le Associazioni agrarie provvedono alla compilazione dei regolamenti\statuti di uso civico, in armonia con i piani economici dei boschi e dei regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla legge forestale e relativo regolamento e li sottopongono all'approvazione della Regione.
Quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il Comune o l'Associazione agraria potrà, per sopperirvi, imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.
Le erbe e la legna esuberanti saranno vendute, a profitto dell´amministrazione del Comune o dell´Associazione agraria, con preferenza ai cittadini utenti.
È espressamente proibita la divisione fra gli utenti del ricavato della vendita.
Comunioni - promiscuità
Con il termine promiscuità di diritti si intende il godimento delle medesime terre da parte di popolazioni diverse o frazioni di comuni. Le promiscuità possono essere comunioni generali se costituite su tutto il territorio delle comunità partecipanti o particolari, se comprendono solo una parte di tali territori, per condominio o per servitù se hanno ad oggetto solo alcune utilità del fondo. La Legge 1766/1927 distingue tra promiscuità che vanno sciolte senza compenso e quelle che vanno sciolte con compenso.
In particolare, si sciolgono senza compenso:
- le comunioni particolari per servitù reciproche, quelle che cioè non hanno origine da una proprietà comune, ma da una concessione a favore di una comunità di alcuni usi determinati sui beni dell'altra comunità, in quanto non possono essere ricondotte alla categoria degli usi civici, trovando la loro fonte in reciproche tolleranze;
- le comunioni particolari su terre private e non su demani comunali.
Le altre promiscuità (comunioni generali per condominio e le particolari per condominio e per servitù su terre degli utenti) sono soggette a scioglimento con compenso, salvo che la Regione non decida di conservarle in considerazione dei bisogni dell'economia locale.
Lo scioglimento avviene con l'attribuzione a ciascun comune o frazione di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto delle esigenze della popolazione.
Non è considerata come causa di promiscuità la consuetudine di piantare od innestare alberi nelle terre comuni. In tal caso gli alberi, se sparsi, restano nel godimento degli attuali possessori sin che esisteranno (senza rimpiazzo) dietro corresponsione di un canone al comune; se in notevole quantità che occupa una estensione di terre continua, possono dar luogo a legittimazione del possesso degli alberi e del suolo.
Alienazioni - modifiche destinazione d'uso
Per ottenere l'autorizzazione ad alienare terre comuni o demani comunali e le altre provenienti dall'affrancazione degli usi civici, i Comuni e le Associazioni agrarie devono farne domanda con motivata deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Regione. I Comuni e le Associazioni agrarie possono anche presentare domanda per dare diversa destinazione a tutte o parte delle terre quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. In tal caso l'atto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione al cessare dello scopo per il quale l'autorizzazione è stata accordata.
Scioglimento associazioni
Su proposta del commissario o della maggioranza degli utenti si potrà procedere allo scioglimento delle associazioni se il patrimonio sia insufficiente ai bisogni degli utenti o vi siano motivi per ritenere inutile o dannosa la loro esistenza. In tal caso i terreni delle associazioni sono trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio si trovano compresi, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono.
Quanto sopra si osserva anche relativamente ai beni di altra natura posseduti dalle dette associazioni; però il Comune non può mutarne la destinazione senza l'autorizzazione della Regione. Non è permessa la costituzione di nuove associazioni per il godimento comune dei diritti di uso civico, ma potrà accordarsi il riconoscimento a quelle che siano già esistenti di fatto.
I terreni di uso civico dei Comuni e delle frazioni e quelli delle associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione.
I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passano in seguito ad affrancazione, sono amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi. Con le norme della stessa legge sono amministrati i beni delle associazioni conservate.