Istruttorie - Usi civici
Per la verifica delle occupazioni delle terre comuni o demani comunali si procede anzitutto alla ricognizione dei fondi ed alla loro circoscrizione in base ai documenti e piante, e, solo in difetto di documenti originari, si supplisce con le notizie desunte dai catasti antichi e recenti e con quelle fornite da indicatori locali.
Precisata la consistenza del fondo nei suoi confini si rilevano tutti i possessori in esso esistenti, e, col confronto degli atti delle precedenti legittimazioni, quotizzazioni e censuazioni ritualmente eseguite, si distinguono i possessi legittimi dalle occupazioni arbitrarie. Di queste operazioni è redatto uno stato indicante nome, cognome e domicilio dell'occupatore, estensione occupata, migliorie introdotte e viene proposto il canone da imporre, ai termini dell'art.10 della L. 1766/1927, sulle terre rispetto alle quali concorrono i requisiti per la legittimazione. Per le terre da reintegrare viene accertata pure la misura dei frutti indebitamente percepiti da restituire.
La Regione, esaminati gli atti e rettificate eventuali irregolarità, dispone il loro deposito presso la segreteria del Comune o della Associazione agraria, la pubblicazione del bando e la notificazione agli interessati. Possono proporre opposizioni il Comune, l'Associazione agraria ed i possessori delle terre. I possessori inoltre potranno presentare o la domanda di legittimazione, o la dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate.
Per le occupazioni relativamente alle quali non sono state presentate opposizioni o domande di legittimazione è ordinata la reintegra e la restituzione dei frutti in conformità alla perizia depositata. Lo stesso avverrà per le occupazioni rispetto alle quali, malgrado l'offerta di bonario rilascio, questo non sia stato eseguito con il contemporaneo pagamento dei frutti indebitamente percepiti. In quanto alla restituzione dei frutti potrà, in ogni caso, su richiesta degli occupanti, essere concessa una equa dilazione.
La Regione a tale scopo nomina appositi istruttori, delegati tecnici e periti, incaricati di compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime.
I Sindaci dei Comuni ed i rappresentanti delle Associazioni sono tenuti a mettere a disposizione degli istruttori , delegati tecnici e periti, i propri esperti ed anche i locali necessari. I Sindaci dovranno inoltre sorvegliare affinché i messi comunali eseguano le notificazioni richieste dagli incaricati suddetti.
Quando nei procedimenti esiste opposizione d'interessi tra il Comune e una o più frazioni dello stesso comune per le quali non sia stata già costituita l'Amministrazione separata dei beni di uso civico, contestando il Comune la qualità demaniale del suolo o comunque la esistenza degli usi civici, si costituisce la rappresentanza delle frazioni nominando commissioni di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.
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