Il delegato tecnico o un perito nominato formula il piano di ripartizione in unità fondiarie delle terre destinate alla coltura agraria, contenente anche la indicazione delle migliorie che i concessionari dovranno eseguire e dei canoni da imporre loro. Se necessario il piano di ripartizione conterrà la indicazione delle opere di sistemazione e trasformazione da eseguire, con gestione unita, prima dell'assegnazione delle quote e quella della spesa approssimativa e dei mezzi più idonei a sopperirvi.

Approvato il piano di ripartizione, si formula un bando, da pubblicare mediante affissione all'albo pretorio e nei principali luoghi del Comune o delle frazioni interessate, per invitare gli aventi diritto a presentare le domande di assegnazione delle quote nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando stesso.

In tale periodo il bando dovrà rimanere continuamente affisso nell'albo del Comune e il piano di ripartizione in quote resta depositato presso la segreteria del Comune o dell'Associazione, con facoltà a chiunque di prenderne visione. Le domande in carta bollata sono presentate ed esaminate con le modalità indicate dal regolamento per l'esecuzione della Legge n. 1766/1927.

Coloro che non presentano la domanda nel termine stabilito perdono il diritto di concorrere alla ripartizione in corso, ma possono concorrere ad eventuali ripartizioni successive o alla riconcessione di quote non accettate od abbandonate.