Rilascio del tesserino regionale di caccia a stranieri e a italiani residenti all'estero
I cacciatori stranieri e italiani residenti all’estero devono rivolgersi al servizio territoriale agricoltura caccia e pesca competente per territorio (art. 49, comma 8, della L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.).
I cacciatori stranieri e italiani residenti all’estero devono rivolgersi al servizio territoriale agricoltura caccia e pesca competente per territorio con i seguenti documenti:
- 1. copia di un documento di identificazione anagrafica.
- 2. copia del titolo di caccia estero.
- 3. copia della polizza dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività venatoria e per gli infortuni, da dove si possa chiaramente desumere con certezza la data dell'avvenuto pagamento del premio a partire dalla quale ha effetto la copertura assicurativa e i massimali che non possono essere inferiori a quelli previsti dalla legge per i cacciatori italiani.
- 4. copia della Carta europea d'arma da fuoco (per i cittadini dell'Unione Europea).
- 5. i cittadini extracomunitari che volessero importare temporaneamente armi da fuoco sul territorio nazionale ad uso caccia dovranno preventivamente prendere contatti con i locali uffici di Polizia competenti per territorio e materia, sia nel paese di provenienza, sia sul territorio nazionale.
- 6. Per la caccia in ambito territoriale di caccia (ATC), copia del versamento d’iscrizione all’ATC.
- 7. Per la caccia in Azienda Faunistica Venatoria (AFV), dichiarazione sostitutiva d’atto notorio nella quale venga esplicitata la volontà di caccia esclusiva in AFV.
Nel caso il cittadino straniero e italiano residente all’estero non prevedesse la possibilità di portare le proprie armi da caccia sul territorio nazionale ma intenda fare uso di armi venatorie di proprietà di cittadini italiani residenti, è previsto il contratto di “Comodato d’uso”. Le informazioni su tale istituto giuridico vanno obbligatoriamente richieste ai locali uffici di Polizia.