Gli imprenditori agricoli possono subire significative perdite di bestiame a causa di attacchi da animali predatori come cani randagi o inselvatichiti. I danni accertati dall'Azienda Unità sanitaria locale competente territorialmente possono essere risarciti dalla Regione.

L’allevatore che ha subito una predazione deve, entro 24 ore dal verificarsi dell’evento dannoso ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, chiedere l’intervento del veterinario dell’AUSL competente per territorio in cui è avvenuto il fatto che predisporrà apposito verbale.

La richiesta di contributo deve essere inoltrata alla Regione entro 5 giorni dal sopralluogo del veterinario corredata dal verbale.

La Regione monitoria in un quadro riassuntivo i danni da canidi (PDF - 160.3 KB) riscontrati sul proprio territorio. Il quadro è soggetto ad aggiornamento continuo come previsto dalla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 130 del 2 luglio 2013.