Come si ottiene il tesserino

Il cacciatore deve rivolgersi al Comune di residenza cui i Settori agricoltura, caccia e pesca consegneranno in seguito a richiesta i tesserini.

I tesserini vengono distribuiti dal Comune di residenza ai cacciatori ad alcune condizioni (art. 49, comma 1 della legge regionale 8/94).

Requisiti

Il cacciatore deve presentare i documenti o una dichiarazione (d.p.r. 445/2000), dalla quale risulti:

  • il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia con l’indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio;
  • il possesso del versamento annuale della tassa di concessione governativa di porto di fucile a uso di caccia (legge 157/92)
  • il possesso del versamento delle quote assicurative (art. 12, comma 8, della legge 157/92)
  • comunicazione al Settore territoriale regionale di residenza della opzione sulla forma di caccia prescelta: a), b) o c)..

La legge regionale 8/94 all’art. 34 dispone che l'opzione sulla forma di caccia prescelta ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1° novembre il cacciatore non fa pervenire alla Regione richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale. Prima di modificare l’opzione sul tesserino di un cacciatore, il Comune deve rapportarsi con l’ufficio caccia del Settore Agricoltura caccia e pesca territorialmente competente.

Se la caccia è svolta in ATC/CA l’interessato deve dichiarare anche:

  • di aver pagato la tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio (c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali e altri Tributi in corso di validità)
  • gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria in corso
  • di aver versato la quota di iscrizione agli ATC/CA.

Se invece caccia al contrario solo in Azienda venatoria deve dichiarare:

  • di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda venatoria.

Pagare online la tassa per l'esercizio venatorio.

Modalità di rilascio dei tesserini

Ad ogni sede dei Settori agricoltura, caccia e pesca vengono consegnati i tesserini non personalizzati e i fogli con le etichette da applicare ai tesserini, nel numero strettamente necessario. I Comuni devono ritirare i tesserini presso la sede del Settore agricoltura, caccia e pesca territorialmente competente.

Nel caso in cui il cacciatore sia iscritto a più ATC, il numero che compare nella etichetta stampata, da apporre sul tesserino, segue l’ordine di registrazione nel programma degli ATC e non ha nulla a che fare con il concetto “ATC di diritto e secondario”, come descritto nella Guida pratica "Come si compila il tesserino".

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 della Lr. 8/94 e s.m.i., i tesserini vengono distribuiti dal Comune di residenza alle seguenti condizioni:

Presentazione dei documenti o di una dichiarazione dell’interessato, ai sensi del d.p.r. 445/2000, dalla quale risulti:

  • il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia con l’indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio;
  • il possesso del versamento annuale della tassa di concessione governativa di porto di fucile a uso di caccia ai sensi della legge 157/92 in corso di validità;
  • il possesso del versamento delle quote assicurative ai sensi dell’art. 12, comma 8, della legge 157/92 in corso di validità;
  • comunicazione al Settore territoriale regionale di residenza della opzione sulla forma di caccia prescelta: a), b) o c). La Lr. 8/94 all’art. 34 dispone che l'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1° novembre il cacciatore non fa pervenire alla Regione richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale. Prima di modificare l’opzione sul tesserino di un cacciatore, il Comune deve rapportarsi con l’ufficio caccia del Settore Agricoltura caccia e pesca territorialmente competente.

Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l’interessato deve altresì dichiarare:

  • di possedere il versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio, che in Emilia-Romagna si paga sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali e altri Tributi in corso di validità (N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza);
  • gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria in corso;
  • di aver versato la quota di iscrizione agli ATC/CA;

Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l’interessato deve dichiarare:

  • di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria.

Compilazione dei tesserini

Tramite il programma “Gestione rilascio tesserini regionali di caccia” devono essere effettuate:

  • la verifica di tutti i dati relativi al cacciatore con particolare riguardo alla residenza e agli ATC/CA. Gli ATC regionali vengono importati dal programma di gestione delle iscrizioni degli ATC soltanto dopo che il cacciatore ha pagato la quota di iscrizione e l’ATC abbia registrato l’iscrizione e inserito la data di pagamento.
  • per gli ATC/CA extraregionali e le zone di Preparco l’operatore comunale dovrà aggiungerli manualmente nel programma;
  • eventuali variazioni o correzioni relative a comune, data di nascita, residenza, tipo di fucile, forma di caccia, attività del cacciatore e agli ATC/CA extraregionali. In caso di nome e cognome o codice fiscale errati il Comune deve aprire un ticket tramite il collegamento “assistenza” (assistenza informatica) presente in basso a destra in ogni pagina dell’applicativo regionale spiegando il caso specifico;
  • oltre al controllo sul numero di licenza di caccia, è obbligatorio inserire, qualora mancasse, la data di rilascio della licenza (il programma altrimenti non procede). In caso di una nuova licenza di caccia l’operatore comunale deve modificare il numero sul tesserino esistente;
  • la verifica che il campo restituzione tesserino presenti la data dell’avvenuta restituzione del tesserino o quella di smarrimento/denuncia. L’ultimo tesserino rilasciato deve risultare restituito o smarrito per consentire l’emissione di quello della stagione successiva;
  • in caso di primo rilascio (cacciatore che per la prima volta ritira un tesserino di caccia in Regione) selezionare tale voce;
  • il salvataggio delle informazioni, siano esse variate oppure no;
  • le integrazioni relative ad eventuali altri ATC/CA extraregionali o zone di Preparco;
  • la stampa delle etichette.

Le etichette non possono essere compilate a mano, non possono contenere correzioni e integrazioni manuali e devono essere applicate al tesserino.

Al fine dei controlli si ricorda che, oltre alle voci:

cognome – nome - codice fiscale - data di nascita – indirizzo - n. licenza di caccia - data rilascio licenza di caccia per forma di caccia deve essere indicato uno dei seguenti codici (Dettaglio tesserino - Tipo caccia – menu a tendina):

A – vagante in zona Alpi (corrispondente alla caccia nei Comprensori Alpini - non praticabile in Emilia-Romagna);

B – appostamento con uso di richiami (corrispondente alla caccia da appostamento fisso con l’uso di richiami vivi);

C – insieme altre attività venatorie (corrispondente alla caccia in ATC);

-- in azienda venatoria (corrispondente alla caccia esclusivamente in AV).

Se il cacciatore è nato all’estero deve essere indicato solo lo Stato estero di nascita.

Per fucile deve essere indicata una delle seguenti possibilità riportate nel menù a tendina: 1 colpo - 2 colpi - più colpi.

Per gli ATC/CA

  • il programma riporta in automatico gli ATC regionali a cui il cacciatore è iscritto per la stagione venatoria in corso. Come sopra riportato, nel caso in cui l’ATC regionale non abbia inserito la data di pagamento della quota associativa di un cacciatore, il Comune non riesce a vedere gli ATC a cui lui è iscritto e pertanto non può emettere il tesserino;
  • il programma non riporta gli ATC/CA extraregionali e le zone di Preparco a cui il cacciatore è iscritto nella stagione venatoria in corso. I Comuni devono pertanto aggiungere tali dati una volta controllati i documenti relativi all’avvenuta iscrizione per la stagione corrente. Per gli ATC/CA extraregionali e per le zone di Preparco si rimanda alla codifica predisposta nel programma e sono da ricercare per sigla provincia (vedi sopra).

Si ricorda che:

  • l’iscrizione agli ATC comporta l’obbligo della scelta della forma di caccia “C”,
  • l’accesso ai Comprensori Alpini (CA) presuppone la scelta della forma di caccia in via esclusiva “A” e in Emilia-Romagna non esiste,
  • la forma di caccia in via esclusiva “B” non permette il possesso di ATC o CA,
  • la mancanza di forma di caccia significa caccia esclusivamente in azienda venatoria e non permette il possesso di ATC o CA.

Non applicare graffette alle pagine del tesserino (promemoria o comunicazioni per il cacciatore) le graffette rovinano le lenti per la lettura ottica.

Per nuovo cacciatore si intende un cacciatore che non ha mai ritirato un tesserino venatorio in Regione Emilia-Romagna, cioè un cacciatore che ha appena ottenuto la licenza di caccia o un cacciatore extraregionale che ha appena acquisito la residenza in Emilia- Romagna. In tal caso tutti i dati, anagrafici e di caccia, devono essere inseriti ex-novo (tasto "nuovo cacciatore" nel programma).

In caso di errori riscontrati nelle etichette stampate o di etichette stampate e per vari motivi non idonee all’utilizzo:

  • se il tesserino non è ancora stato consegnato al cacciatore, si deve annullare il tesserino creato, distruggere le etichette stampate e creare un nuovo tesserino;
  • se il cacciatore si accorge di dati errati o sono necessarie modifiche (es. licenza di caccia) o integrazioni (es. ATC) si utilizza il tasto variazione/duplicazione. Si sceglie variazione, si fanno le modifiche e le etichette stampate si applicheranno sul tesserino già in possesso del cacciatore, validandole con il timbro del Comune (attenzione a non apporre il timbro sul codice a barre dell’etichetta di pagina 2);
  • in caso di cambio di residenza di un cacciatore da un Comune della Regione ad un altro, l’aggiornamento della residenza può avvenire soltanto nel periodo in cui non c’è un tesserino in corso di validità. La restituzione del tesserino deve avvenire nel medesimo comune che l’ha rilasciato;
  • l’operatore del nuovo comune di residenza deve effettuare la ricerca del cacciatore tramite il codice fiscale e aggiornare la residenza nell’applicativo regionale. La creazione del tesserino viene fatta con le modalità solite, senza prevedere nessuna comunicazione al Comune di emigrazione.

A. Nuovo tesserino con etichetta “Duplicato"

In caso di smarrimento del tesserino già rilasciato, in presenza di una autodichiarazione di smarrimento o denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza, deve essere consegnato un nuovo tesserino con etichetta “Duplicato”, scegliendo nell’applicativo come motivazione smarrimento/denuncia.

In caso di tesserino deteriorato, in presenza di una autodichiarazione in cui il cacciatore specifica il motivo del deterioramento, l’operatore comunale procede nello stesso modo, con l’unica differenza che ritira il vecchio tesserino.

B. Medesimo tesserino con etichetta “Variato”

In caso di integrazioni di ATC o di modifica di licenza di caccia o di altri dati del cacciatore (residenza esclusa), da apportare sul tesserino già rilasciato, deve essere emessa una etichetta “Variato” e applicata sul tesserino già in possesso del cacciatore, validata con il timbro del Comune.

C. Nuovo tesserino con etichetta “Aggiuntivo”

In caso di completamento delle pagine del tesserino da parte del cacciatore prima della fine della stagione venatoria, deve essere consegnato un nuovo tesserino con etichetta “Aggiuntivo”. Si crea l’aggiuntivo quando nel tesserino originale rimangono da compilare poche pagine per caccia vagante/appostamento o per caccia di selezione. Se il tesserino aggiuntivo è richiesto perché sono finite le pagine della caccia vagante/appostamento, annullare nel tesserino originale le pagine vuote per la caccia di selezione. Se il tesserino aggiuntivo è richiesto perché sono finite le pagine della caccia di selezione, annullare nel tesserino originale le pagine vuote per la caccia vagante/appostamento. Il cacciatore, durante l’attività venatoria, deve portare con sé entrambi i tesserini, originale e aggiuntivi, e li deve restituire al Comune di residenza al termine della stagione venatoria e comunque non oltre il 31 marzo.

Nell’ipotesi che il fabbisogno di tesserini non personalizzati e di etichette sia superiore al materiale in dotazione, la richiesta di integrazione deve essere rivolta al Settore Agricoltura caccia e pesca territorialmente competente.

Riconsegna del tesserino

Il cacciatore deve riconsegnare il tesserino relativo all’ultima stagione venatoria ai Comuni (art.39, comma 1, lett. b) della legge regionale 8/94).

Il cacciatore deve restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell’esercizio dell’attività venatoria, non oltre il 31 marzo. Sono accettati e registrati tesserini anche oltre tale data ma il cacciatore incorre in sanzioni; l’operatore comunale per emettere un nuovo tesserino deve inserire la data di riconsegna oppure quella di smarrimento/denuncia .

In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto il cacciatore deve presentare una dichiarazione di smarrimento o denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza.

Cittadini stranieri o italiani residenti all’estero

I Settori Agricoltura caccia e pesca rilasciano ai cacciatori stranieri o italiani residenti all’estero il tesserino di caccia (e a norma del Dm. 5 giugno 1978). I cittadini della Repubblica di San Marino richedono il tesserino presso la Regione Marche.

Sanzioni

Le eventuali giornate di sospensione del tesserino devono essere registrate dalle Polizie provinciali tramite l’apposita funzione del programma “Gestione rilascio tesserini regionali di caccia” (art.61, comma 4 della L.R. 8/94)

Sigle dei preparchi

ProvinciaSiglaDescrizione
BOBO21PREPARCO BOLOGNA - MONTE SOLE - BO03
BOBO22PREPARCO BOLOGNA - CORNO ALLE SCALE - BO03
BOBO23PREPARCO BOLOGNA - DUE LAGHI - BO03
BOBO24PREPARCO BOLOGNA - VENA GESSO ROMAGNOLA - BO02
FEFE21PREPARCO FERRARA - DELTA DEL PO ZONA 1 - FE01
FEFE22PREPARCO FERRARA - DELTA DEL PO ZONA 2 - FE02
FEFE23PREPARCO FERRARA - DELTA DEL PO ZONA 3 - FE03
MOMO21PREPARCO MODENA - SASSI DI ROCCA MALATINA - MO02
MOMO22PREPARCO MODENA - FRIGNANO - MO03
PRPR21PREPARCO PARMA - VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA - PR01
PRPR22PREPARCO PARMA - BOSCHI DI CARREGA - PR02
PRPR23PREPARCO PARMA - PARCO DEL TARO - PR03
RARA21PREPARCO RAVENNA - DELTA DEL PO RAVENNA - RA02
RARA22PREPARCO RAVENNA - VENA GESSO ROMAGNOLA - RA03

È possibile scaricare la tabella in formato pdf con le nuove e le vecchie codifiche (PDF - 122.6 KB)