Domande e risposte
Pubblicazione delle domande pervenute sull'Avviso pubblico e delle relative risposte
Fra le spese ammissibili previste dall’Avviso pubblico dell’Azione 3 è compresa la sostituzione di apparati motori di qualsiasi tipo (generatori, motori principali, motori ausiliari etc.) da endotermici a elettrici o ibridi che comportano una riduzione delle emissioni inquinanti da installare su imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura.
Pertanto, non saranno ammessi motori alimentati esclusivamente a benzina/gasolio anche nel caso comportino minori emissioni di CO2.
L’ammodernamento dell’imbarcazione mediante l’acquisto di un apparato motore alimentato a benzina è un investimento che può essere richiesto nelle azioni 4 e 5.
Il paragrafo 8.2 ("Congruità della spesa") dell’Avviso pubblico dispone che tutti i preventivi, pena la non ammissibilità della spesa, devono essere:
- richiesti esclusivamente mediante posta elettronica certificata (Pec) dall’impresa richiedente alla Pec della ditta fornitrice interessata. Tali richieste devono essere allegate ai rispettivi preventivi;
- trasmessi dalla ditta fornitrice interessata all’impresa richiedente esclusivamente mediante posta elettronica certificata (Pec). Le copie delle Pec trasmesse devono essere anch’esse allegateai rispettivi preventivi.
Pertanto, devono essere contestualmente presentate anche le ricevute di avvenuta consegna e accettazione della Pec.
Il paragrafo 21 ("Vincoli di alienabilità e destinazione d’uso") dell’Avviso pubblico dispone che il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità al progetto approvato rispettando, altresì, la rispondenza del progetto ai requisiti di ammissibilità.
Si rammenta, che l’acquisto di un automezzo è vincolato all’attività di acquacoltura e pertanto, nel caso esposto, presuppone il possesso di un’imbarcazione di V categoria, anche se su questa non venga apposto il vincolo di cui al paragrafo 21.
Nella tabella 1 di cui all’allegato B, nel riquadro “descrizione”, va riportata una descrizione sintetica dei singoli investimenti afferenti all’operazione con i relativi importi.
Si ricorda, inoltre, come disposto dall’Avviso pubblico che le medesime spese non possono essere replicate su più azioni.
Nel caso in cui il progetto presentato riguardi l’ammodernamento di un’imbarcazione, ma le modifiche previste non comportino una variazione dei dati inseriti in licenza, quindi una variazione dei kW o una variazione della lunghezza dell’imbarcazione, non è necessaria la presentazione del nulla osta. Tuttavia, dovrà comunque essere dimostrata l’avvenuta presentazione presso gli Uffici Marittimi competenti dell’Informativa relativa al cambio di motore.
La licenza di navigazione per il servizio speciale a uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime è riservata all’acquisto delle sole imbarcazioni, aventi una lunghezza ft non superiore a 24 mt. per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa, asservite agli impianti di mitilicoltura, ai sensi del D.L. n. 457 del 30/12/1977 e della circolare applicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 5397 del 04/04/2012.
Giova precisare che la sezione “Attività, albi ruoli e licenze” della visura camerale contiene una serie di informazioni, tra le quali l’indicazione descrittiva dell’attività prevalente e l’indicazione classificata per codice Ateco(ri) dell’attività prevalente e delle attività secondarie. Ciò che richiede l’Avviso Pubblico è che le suddette informazioni siano tra loro coerenti, consentendo di individuare in modo chiaro l’attività prevalente tra due o più attività dell’impresa
Il paragrafo 7 ("Requisiti di ammissibilità") dell’Avviso pubblico dispone che il richiedente deve presentare un’istanza generale, composta da istanze specifiche (una per ogni azione), elaborando uno specifico progetto per ciascuna di esse.
Inoltre, il paragrafo 8 ("Ammissibilità delle spese") specifica che nell’ambito degli interventi e delle operazioni previste al paragrafo 5, le spese risultano ammissibili se relative ad investimenti organizzati funzionalmente in uno specificoprogetto per ogni azione sulla quale si intende presentare domanda.
Pertanto, in base alle spese ammissibili previste dall’Avviso pubblico per ogni tipologia di azione prescelta, sarà cura del richiedente individuare quale sia l’azione più idonea e la/le operazione/i più indicata/e per gli investimenti previsti nel progetto.
In quanto al preventivo questo può essere cumulativo solo se in esso, per ogni singolo progetto, viene precisato a quale azione e a quale/i operazione/i afferiscono le spese.
Al fine di perseguire gli obiettivi previsti dall’Avviso pubblico il richiedente, in qualità di imprenditore del settore dell’acquacoltura deve utilizzare il contributo per svolgere e sviluppare la propria attività di acquacoltura.
Pertanto, per interventi su imbarcazioni di V categoria o per ammodernamenti, il richiedente può essere sia il proprietario, sia l’armatore. Nel caso di impresa individuale, indipendentemente dalla tipologia del richiedente, per le ragioni sopra riportate, esso deve essere imbarcato a ruolino di equipaggio ed essere in regola con il pagamento dei contributi.
Il paragrafo 10.1 ("Documentazione richiesta per accedere al contributo") stabilisce che le imprese richiedenti, fra l’altro, devono presentare un cronoprogramma delle attività, che rappresenti la collocazione temporale dettagliata delle fasi di realizzazione del progetto e la scansione temporale della spesa (Allegato C).
Pertanto, nel caso di progetti che risultano completamente da realizzare, se la realizzazione dei lavori è prevista interamente entro l’anno 2025, è possibile, in luogo della domanda di liquidazione di uno Stato di avanzamento lavori, presentare una richiesta di liquidazione di saldo in unica soluzione.
Ai fini di preservare la par conditio tra i partecipanti e per evitare di fornire indicazioni eventualmente non precise, si rappresenta che non è possibile formulare richieste di chiarimenti che richiedono come risposta anticipazioni degli esiti istruttori.
Si sottolinea comunque, che per “progetto” è da intendersi una serie di investimenti che siano coerenti con le finalità previste dalle azioni messe a bando; tali investimenti devono essere ricondotti a quelli previsti dalle operazioni attivate per ogni singola Azione come individuate al paragrafo 5 dell’Avviso pubblico. Inoltre, si ribadisce che, ai sensi del paragrafo 7, è necessario elaborare un progetto per ogni azione per cui si intende presentare richiesta di contributo.
Fermo restando che il richiedente deve esercitare l’attività di acquacoltura in maniera esclusiva o prevalente, ai sensi del paragrafo 10.1 ("Documentazione specifica per tutte le azioni dell’Avviso pubblico"), alla lettera h) è previsto che nel caso in cui il richiedente sia affittuario/comodatario, deve presentare copia del relativo contratto, regolarmente registrato ed in corso di validità, avente una durata, anche attraverso clausole di rinnovo tacito, che garantisca il rispetto dei vincoli di cui al paragrafo 21 ("Vincoli di alienabilità e destinazione d’uso").
Inoltre, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva, resa dal proprietario/comodante, di assenso alla realizzazione dell’intervento nonché all’iscrizione dei relativi vincoli.
Tenuto conto che ai fini di preservare la par condicio tra i partecipanti e per evitare di fornire indicazioni eventualmente non precise, si ravvisa che non è possibile formulare richieste di chiarimenti che richiedono come risposta anticipazioni degli esiti istruttori.
Ad ogni buon conto, relativamente al primo punto della richiesta spetta al richiedente inquadrare l’investimento all’interno delle Azioni che ritiene più opportune, tenendo conto della tipologia di spese ammissibili prevista dall’Avviso pubblico per ciascuna Azione.
Relativamente al secondo punto della richiesta è necessario fare riferimento al paragrafo 8.1 ("Periodo di ammissibilità delle spese") dell’Avviso pubblico nel quale è disposto fra l’altro che un intervento, ai fini dell’ammissibilità delle spese pregresse (successive al 30/06/2023), si considera non materialmente completato o non pienamente attuato qualora, al momento della presentazione della domanda, debbano essere ancora realizzate opere afferenti ad ogni progetto proposto (opere/acquisto di beni/attrezzature) nel limite minimo del 30% del costo complessivo di ogni progetto presentato sulla singola istanza specifica, relativa ad una delle azioni oggetto del presente Avviso pubblico, escluse le spese generali.
La richiesta sembrerebbe riguardare il mero acquisto di materiale, ipotesi diversa da quella consentita dal citato punto 8.2.1 lettera c) che si riferisce essenzialmente al completamento di impianti preesistenti (es. impianti di maricoltura).
Pertanto, tale acquisto potrebbe risultare non ammissibile ai sensi del paragrafo 8.4 lett. e) in quanto riguardante interventi di riparazione ordinaria e/o manutenzione ordinaria e/o mere sostituzioni.
Posto che spetta al richiedente, sulla base delle disposizioni dell’Avviso pubblico, valutare l’opportunità di presentare il progetto, al fine di evitare di fornire indicazioni eventualmente non precise, non conoscendo il progetto nella sua interezza, non è possibile dare informazioni che anticipino esiti istruttori, violando tra l’altro la par condicio tra i partecipanti.
Si coglie comunque l’occasione per ricordare che per tutti gli investimenti, compreso l’acquisto di materiale/attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici deve essere garantito il rispetto dei Vincoli di alienabilità e destinazione d’uso.
Pertanto, pena la revoca, totale o parziale del contributo, le attrezzature/beni oggetto di investimento devono essere mantenuti, non distratti dal loro uso o dismessi per un periodo di almeno 5 anni successivi alla data liquidazione del contributo come previsto al paragrafo 21 dell’Avviso pubblico.