Con comunicazione del 16/09/2026, in risposta ad un quesito posto da questa Amministrazione, il Ministero ha chiarito che sarà possibile includere, nella documentazione da presentare in domanda, oltre alle fatture, anche gli scontrini fiscali o i documenti commerciali emessi a seguito di vendite al dettaglio.

Si dovrà, però, tenere presente quanto segue:

  • L’utilizzo di tali documenti è ammissibile a condizione che, anche mediante il collegamento con ulteriori registrazioni o documentazione aziendale, essi consentano di ricostruire in maniera oggettiva, verificabile e non duplicata il quantitativo e la tipologia di prodotto commercializzato nell’annualità di riferimento;
  • qualora lo scontrino riporti esclusivamente il corrispettivo della vendita, senza indicare il peso o la tipologia del prodotto, esso potrà essere utilizzato unitamente ad altra documentazione idonea a comprovare i quantitativi effettivamente commercializzati riferiti al valore della vendita espresso nello scontrino stesso

Resta fermo che la documentazione acquisita dovrà consentire di verificare:

  • la riferibilità della produzione all’impresa richiedente,
  • l’annualità di commercializzazione,
  • la tipologia e il quantitativo del prodotto,
  • nonché di evitare duplicazioni tra le quantità risultanti da fatture, scontrini e ulteriori documenti.

La mancata osservanza di quanto sopra descritto, potrebbe comportare, a seconda dei casi, la non ammissibilità di una quota dell’indennizzo richiesto o finanche la non ammissibilità dell’intera domanda.