Imprese di pesca: vanno decurtati unicamente i periodi di disarmo
Comunicazione 6 agosto 2026
Si informa che, a seguito di rettifica urgente del 06/08/2026 comunicata dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, recepita con Determinazione n. 15702 del 06/08/2026, le imprese di pesca, ai fini del calcolo dell’indennizzo dovuto, dovranno decurtare unicamente gli eventuali periodi di disarmo del peschereccio e NON anche i periodi di arresto temporaneo, come invece indicato nell'Avviso Pubblico.
Consulta qui la Determinazione n. 15702 del 6 agosto 2026
