Segnalazione preventiva e avviso alla popolazione

  • Aree per le quali è necessaria la segnalazione. Le aree potenzialmente frequentate dalla popolazione in prossimità delle quali è obbligatoria la segnalazione del trattamento con prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali sono state integrate, si riporta di seguito l’elenco completo:
    • cortili e aree verdi all’interno dei plessi scolastici e confinanti con gli stessi, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie;
    • sentieri natura;
    • percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all’aperto;
    • piste ciclabili;
    • aree di sosta e/o dei parcheggi;
    • parchi e giardini pubblici;
    • campeggi;
    • campi sportivi;
    • aree ricreative.
  • Cartelli. Non vi sono più vincoli specifici relativi alla forma ed al colore dei cartelli, nell’attuale delibera si stabilisce che i cartelli devono avere le seguenti caratteristiche:
    • il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie;
    • deve essere collocato ai confini delle aree agricole oggetto del trattamento in modo tale da garantire una buona visibilità e comprensione dal punto di normale passaggio delle persone;
    • la loro sistemazione deve avvenire ad una altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale del passante, tenendo conto di eventuali ostacoli;
    • le informazioni riportate devono avere caratteri chiaramente leggibili.
    • la misura del cartello deve essere idonea a contenere le informazioni di cui sopra;
    • il cartello non deve essere confondibile con la cartellonistica stradale e/o della sicurezza sul lavoro.
  • Piste ciclabili. Gli utilizzatori professionali che effettuano trattamenti in aree agricole che si trovano ad una distanza inferiore a 10 metri da piste ciclabili, sentieri natura, percorsi salute e aree di sosta devono sempre segnalare il trattamento tramite il cartello “Trattamento fitosanitario in corso” prima di ogni trattamento. In pratica in queste situazioni non è possibile esporre il cartello fisso utilizzabile per le colture ortofrutticole e la vite. Altra novità importante: le piste ciclabili, i percorsi salute e le aree di sosta sono stati esclusi dal divieto di utilizzo dei prodotti più pericolosi ad una distanza inferiore di 30 metri.
  • Avviso alla popolazione residente in prossimità di aree agricole. In caso di civili abitazioni confinanti direttamente con aree agricole soggette a trattamenti, che si trovano a meno dei 10 metri di distanza di cui sopra, è necessario che gli abitanti siano avvisati almeno 24 ore prima, con modalità dimostrabili (es. cartelli, comunicazione scritta, e-mail ecc..). La parte di testo sottolineata è stata aggiunta rispetto alla precedente versione.
  • Tabella di conversione. In fondo al testo della delibera sono riportate in forma tabellare le indicazioni di pericolo (frasi H) corrispondenti alle classificazioni “Tossico” e “Molto Tossico” e alle frasi di rischio R, previste per i prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, in conformità ai requisiti del PAN.

La delibera ha apportato alcune modifiche/integrazioni anche nella parte che riguarda i trattamenti eseguiti nelle aree extra-agricole; fra queste si segnalano:

  • la precisazione relativa all’utilizzo del glifosate: “In merito all’uso dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glyphosate, si riporta quanto definito nel Decreto dirigenziale del Ministero della Salute del 9 agosto 2016 all’articolo 1: “a decorrere dal 22 agosto 2016 è revocato l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glyphosate nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie”. Secondo quanto definito nella successiva nota di chiarimento del Ministero della Salute del 7 aprile 2017 n. 14132, le aree non espressamente citate nell’articolo 1 del Decreto di cui sopra come ad esempio quelle cimiteriali ed archeologiche sono escluse dalla revoca dell’impiego;
  • l’aggiunta delle aree archeologiche fra quelle nelle quali è obbligatorio l’avviso alla popolazione;
  • la precisazione che la segnalazione è obbligatoria anche per i trattamenti endoterapici.

Deliberazione n. 2051 del 3 dicembre 2018
Nuove linee di indirizzo regionali per le autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Aggiornamento e sostituzione della propria deliberazione n. 541 del 18 aprile 2016.