Fitosanitario e difesa delle produzioni

Lotta alla SHARKA: le nuove prescrizioni in Emilia-Romagna

(giugno 2016) La determinazione del Servizio fitosanitario n. 9987 del 24 giugno 2016 stabilisce le misure da attuare per la lotta al virus PPV, responsabile della Sharka.

Il Servizio fitosanitario ha disposto le misure di contrasto al virus PPV, agente della Sharka, da attuare in Emilia-Romagna in applicazione del Decreto ministeriale di lotta obbligatoria (D.M. 28 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni).

Con la determinazione n. 9987 del 24 giugno 2016, viene reso noto lo stato fitosanitario del territorio regionale relativamente al virus PPV e stabilite le limitazioni all'attività vivaistica per specie suscettibili al virus nelle aree dove questo è già presente o laddove è maggiore il rischio di una sua trasmissione.

Sulla base degli ultimi monitoraggi, sono state aggiornate le "zone di insediamento", le "aree contaminate" e le "zone tampone", che sono riportate nella cartografia allegata alla determina e consultabili al link della cartografia interattiva a fondo pagina. In ognuna di queste aree è vietato l'esercizio dell'attività vivaistica di produzione di piante e materiale di moltiplicazione di specie sensibili a PPV: l'attività può essere consentita e autorizzata solo nel caso di produzione all’interno di serre dotate di un sistema di protezione antiafidi e assenza di piante di drupacee nel raggio di 20 metri.

Nella restante parte del territorio regionale (zona indenne da PPV) i nuovi campi di produzione vivaistica dovranno distare almeno 300 metri da frutteti di piante di drupacee suscettibili, come indicato dal decreto di lotta obbligatoria.

Determinazione n. 9987 del 24 giugno 2016 (pdf643.29 KB)
Definizione dello stato fitosanitario del territorio della Regione Emilia-Romagna relativamente al virus PPV (Sharka)

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ultima modifica 2018-06-01T11:17:00+02:00
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