Modelli di passaporto delle piante
Il Regolamento (UE) 2017/2313 ha definito le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione e del passaporto delle piante per l’introduzione e lo spostamento in una Zona Protetta. E’ previsto un certo grado di flessibilità per quanto riguarda le specifiche di formato: per ciascuna categoria di passaporto sono previsti modelli alternativi che consentono di tenere conto delle differenze determinate dalle dimensioni e caratteristiche delle piante.
Gli elementi del passaporto delle piante sono disposti all’interno di un riquadro quadrato o rettangolare, circoscritti da un bordo e chiaramente separati da altre indicazioni scritte o grafiche.
I passaporti delle piante rilasciati a partire dal 14 dicembre 2019 dovranno essere conformi ai modelli standardizzati previsti nel Regolamento.
I passaporti delle piante rilasciati prima del 14/12/2019 manterranno la loro validità fino al 14 dicembre 2023.
NOVITA’: SUL PASSAPORTO DEVE ESSERE INDICATO IL CODICE DI TRACCIABILITA’
Il codice di tracciabilità della merce è una componente fondamentale del nuovo passaporto fitosanitario. Le modalità di composizione di tale codice sono a discrezione dell’operatore professionale autorizzato al rilascio del passaporto.
Al fine di assicurare la tracciabilità l’operatore deve essere in grado di indicare al Servizio fitosanitario:
- la provenienza della merce (cioè l’operatore professionale che ha fornito l’unità di vendita),
- a chi l’ha ceduta (cioè l’operatore professionale al quale l’unità di vendita in questione è stata venduta)
- tutte le informazioni pertinenti relative al passaporto.
E’ indispensabile quindi una scrupolosa registrazione dei dati.
Tutto questo potrà consentire, in caso di presenza o di sospetta presenza di un organismo nocivo, di risalire all’origine del problema ed evitare insediamento e ulteriore diffusione dell’organismo nocivo stesso.
Il codice di tracciabilità può anche essere integrato da un riferimento a un unico codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità presente sull’unità di vendita.
L’operatore professionale ha l’obbligo di conservare i dati relativi alla tracciabilità per 3 anni.
Per approfondire
- Modello certificazione fruttiferi
- Modello certificazione fruttiferi (scopi sperimentali, scientifici o conservazione)