Modello passaporto per spostamenti nel territorio dell'Unione
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 ha definito le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione e del passaporto delle piante per l’introduzione e lo spostamento in una zona protetta. L’Allegato a questo regolamento riporta, a titolo di esempio, i modelli delle diverse tipologie di passaporto. Tali modelli sono stati ulteriormente chiariti e dettagliati con alcune note tecniche emanate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Di seguito riportiamo gli elementi di cui si compone il passaporto delle piante:
- Nell’angolo superiore destro la dicitura in italiano Passaporto delle Piante e in inglese Plant Passport (separate da /);
- Nell’angolo superiore sinistro la bandiera dell’Unione Europea (in bianco e nero oppure a colori);
- La lettera A seguita dalla denominazione della specie o taxon (l’indicazione della varietà è facoltativa);
- La lettera B seguita dal codice RUOP dell’operatore che emette il passaporto (che per l’Emilia-Romagna è: IT-08-XXXX);
- La lettera C seguita dal codice di tracciabilità. Il Ministero ha stabilito che il codice di tracciabilità si compone di due parti:
- Il codice del centro aziendale (es. BO001), che viene comunicato dal Servizio fitosanitario all’operatore all’atto dell’iscrizione al RUOP;
- Una parte definita dall’azienda vivaistica, corrispondente alla tracciabilità aziendale. Questa parte può essere formata da numeri e/o lettere e va separata dal codice del centro aziendale con un trattino (-);
La lettera D seguita dal nome del Paese Terzo di origine del materiale (es. Cile) oppure dalla sigla dello Stato membro dell’Unione di origine (IT per l’Italia, NL per l’Olanda, ecc.),
Attenzione! L’articolo 83 del regolamento 2016/2031 stabilisce che non occorre riportare il codice di tracciabilità (lettera C) sul passaporto se le piante da impianto soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- sono preparate in modo da essere pronte per la vendita all’utilizzatore finale senza ulteriore preparazione;
- non presentano rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena o di organismi nocivi soggetti a misure d’emergenza;
- non appartengono a specie comprese nell’elenco delle piante ad alto rischio Reg. (UE) 2020/1770
A partire dal 31 dicembre 2021 (applicazione del Reg. (UE) 2020/1770) per i seguenti generi e specie il codice di tracciabilità (C) è sempre obbligatorio per:
· Citrus · Coffea · Lavandula dentata · Nerium oleander | · Olea europaea · Polygala myrtifolia · Prunus dulcis · Solanum tuberosum |