I materiali di moltiplicazione della vite prodotti in Italia e commercializzati all'interno dell’UE debbono rispondere a precisi requisiti di sanità e purezza stabiliti da norme europee, recepite nel nostro ordinamento nazionale con il D. Lgs. 02/02/2021, n. 16, recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.

Gli scopi della certificazione

Porre in commercio materiali di moltiplicazione della vite con garanzie certe di sanità e purezza, certificati come materiali di moltiplicazione "iniziali", "di base", "certificati" e "standard", etichettati ed imballati secondo precise regole.

Le fasi

Il processo si svolge attraverso una serie di fasi: conservazione, pre-moltiplicazione, moltiplicazione e vivaio. Le piante capostipiti di una varietà sono conservate all'interno di apposite strutture (screen house), atte a garantire l’isolamento dai principali organismi patogeni (virus, fitoplasmi e altri agenti infettivi). Queste piante capostipiti vengono prima pre-moltiplicate in tunnel o in campo, poi ancora moltiplicate in pieno campo sotto stretto controllo fitosanitario. Nel corso di questo processo il materiale di moltiplicazione è sottoposto a ripetuti controlli visivi e di laboratorio per verificare l’effettiva assenza di organismi patogeni. In vivaio si completa il processo di certificazione e le piante prodotte sono pronte per la commercializzazione.

Gli attori

Per l'attuazione della certificazione sono stabiliti ruoli e compiti per i vari attori coinvolti: le aziende vivaistiche, il Settore fitosanitario regionale e i produttori viticoli.

Alle aziende vivaistiche competono tutte le attività connesse alla produzione di piante finite e di materiale di moltiplicazione, dalla costituzione di nuove varietà a tutte le varie fasi di moltiplicazione, fino alla commercializzazione finale. Il vivaista è quindi il primo responsabile delle caratteristiche del suo prodotto. Il prodotto per essere commercializzato deve sempre rispettare le condizioni stabiliti dal D.Lgs. 02/02/2021, n. 16. Inoltre, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 660332 del 29 novembre 2023, che stabilisce i nuovi adempimenti dell’operatore professionale, spetta al vivaista la verifica dello stato virologico dei vigneti di viti madri e vivai di vite, mediante campionamento e analisi da effettuarsi secondo le modalità previste dall’Allegato I dello stesso decreto, nonché dalla medesima sezione 8, Allegato II, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.16.

Il Settore fitosanitario regionale controlla e certifica le colture e il materiale di moltiplicazione di categoria certificato e standard, attraverso ispezioni di campo e, se del caso, analisi di laboratorio. Verifica inoltre la conformità della documentazione relativa al materiale richiesto in certificazione (documenti di commercializzazione, distinte delle cessioni ecc.) e rilascia l’autorizzazione finale al prelievo e alla commercializzazione dei materiali. Più in generale, il Settore fitosanitario ha il compito di sorveglianza del territorio rispetto alla diffusione di malattie di "quarantena" e di individuazione di aree idonee per l'attività vivaistica nelle quali siano minimi i rischi di contaminazione del materiale prodotto.

I produttori viticoli hanno un ruolo molto importante come utilizzatori finali delle produzioni vivaistiche. Devono ricordarsi di conservare i cartellini apposti sui materiali di moltiplicazione per eventuali verifiche o dichiarazioni specifiche relative a qualsiasi rapporto con le amministrazioni pubbliche. E' interesse del produttore viticolo collaborare con la struttura regionale nell’opera di controllo e prevenzione per la diffusione di patogeni da quarantena, con particolare attenzione a quelli per i quali è in vigore un provvedimento di "lotta obbligatoria" o specifiche misure fitosanitarie ("Flavescenza dorata").

Adempimenti e scadenze per le aziende vivaistiche

Ai sensi del D. Lgs. n. 16/2021, le aziende vivaistiche che hanno impianti di viti madri o barbatellai in Emilia-Romagna devono essere autorizzate dal Settore fitosanitario e difesa delle produzioni.

Per il controllo e la certificazione dei materiali prodotti, le aziende devono presentare entro il 30 giugno di ogni anno domanda in bollo (16,00 euro) al Servizio fitosanitario regionale di competenza attraverso l’applicativo nazionale Vivai vite, versando la prevista tariffa fitosanitaria.
Occorre inoltre un’altra marca da bollo da 16,00 euro per il rilascio dell’autorizzazione al prelievo e alla commercializzazione, che verrà rilasciata entro il 30 di novembre, da inserire nel suddetto applicativo.

Normativa

  • D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 16,  (PDF - 1.0 MB)
    Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625
  • D.M. 31 marzo 2022 n. 148827 concernente le Modalità operative inerenti alla predisposizione e trasmissione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite e il rilascio dell’autorizzazione alla produzione in conto lavoro, di cui agli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16
  • O.M. 22/06/2023, n. 4
    Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence doree phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana
  • D.M. 06/06/2023
    Abrogazione del decreto 31 maggio 2000, concernente le misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite
A chi rivolgersi
Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni
Nicolò Viola
Giulio Mannucci