Controlli e sanzioni: il nuovo impianto

La Regione effettua per ogni anno solare, i controlli volti a verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni inserite nel Sian. I controlli riguardano almeno il 10% del latte raccolto dai primi acquirenti e almeno il 5% dei fabbricanti di prodotti lattiero caseari e di piccoli produttori. I controlli sono svolti in loco attraverso verifiche amministrative su un campione di primi acquirenti, produttori di latte e di prodotti lattiero caseari, estratto da Agea

controlli e sanzioni.pngIn caso di violazioni degli obblighi previsti dai decreti, si applicano le sanzioni di cui all'art. 3 del Decreto-legge 27 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

L'entità della sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque non adempia agli obblighi di registrazione è stata rivista dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 (pdf1.66 MB) (legge di conversione del DL 15 maggio 2024 o "DL Agricoltura") e varia da un minimo di 1.000 euro (prima erano 5.000) ad un massimo di 6.000 euro (prima erano 20.000). La legge 12 luglio 2024, n. 101 stabilisce inoltre che, limitatamente alla categoria dei piccoli produttori, le sanzioni si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024.

Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50%. Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l’attività di primo acquirente nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni.

Ad esclusione dei casi che comportano l’applicazione delle sanzioni di cui al primo capoverso, il mancato rispetto dei requisiti e degli impegni previsti per i primi acquirenti determina l’avvio di un procedimento di revoca del riconoscimento.

Ove la natura della violazione lo consenta, il Settore competente, prima dell’avvio del procedimento di revoca, invita il primo acquirente a regolarizzare l’inadempienza, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni.

Chi irroga le sanzioni?

Le sanzioni sono irrogate dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi, le regioni, gli enti locali e le altre autorità di controllo, nell’ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l’accertamento delle infrazioni.

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ultima modifica 2024-11-06T12:54:25+01:00
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