I primi acquirenti di latte bovino riconosciuti che acquistano anche latte ovicaprino dovranno richiedere un secondo riconoscimento?

Sì, i primi acquirenti già riconosciuti per il settore bovino che acquistano latte anche da produttori del settore ovicaprino, dovranno richiedere un secondo specifico riconoscimento.

Pertanto, i primi acquirenti che operano in entrambi i settori dovranno essere dotati di due distinti riconoscimenti; su SIAN verranno identificati comunque con una sola matricola Agea.

  • I primi acquirenti già riconosciuti che operano anche come fabbricanti di prodotti lattiero-caseari devono richiedere un’ulteriore registrazione?

No, i primi acquirenti già riconosciuti non dovranno richiedere la registrazione in qualità di fabbricanti di prodotti lattiero-caseari e saranno già abilitati all’inserimento delle dichiarazioni trimestrali.

  • Un primo acquirente può registrare i quantitativi di latte conferiti da un’azienda non ancora dotata di matricola Agea?

Sì, se il nuovo conferente non è ancora presente nella banca dati di settore, l’acquirente può effettuare il cosiddetto “censimento provvisorio”.

È necessario che l’azienda da censire abbia un fascicolo aziendale valido, dal quale risulti un’adeguata consistenza zootecnica bovina e/o ovicaprina con orientamento produttivo latte o misto. SIAN effettua un controllo automatico sui dati presenti: in assenza di tali requisiti, l’azienda non potrà essere inserita e dovrà rivolgersi ad un CAA.

  • Il latte acquistato e rivenduto crudo tal quale come deve essere registrato?  

Il primo acquirente che commercializza il latte (comprato e rivenduto tal quale) lo registra in entrata nelle dichiarazioni mensili.  

  • E nel caso di un primo acquirente (caseificio A) che vende il latte ad un altro primo acquirente (caseificio B)? 

Il caseificio A:ha già registrato il latte acquistato. Non deve dichiarare la vendita.  Il caseificio B: registra il latte acquistato nella dichiarazione “mensile altri soggetti”. Registra i prodotti finiti nella dichiarazione trimestrale. 

  • I conferimenti di latte ovino e caprino devono essere registrati separatamente?  

I conferenti di latte ovicaprino sono distinti in base alla specie allevata (ovino o caprino): in caso di aziende che conferiscono il latte di entrambe le specie, il primo acquirente dovrà dichiarare in due righe distinte i quantitativi di latte e i relativi tenori di grasso e proteine, rispettivamente per il latte ovino e caprino. 

  • I prodotti finiti acquistati da terzi devono essere dichiarati? 

I primi acquirenti dichiarano, oltre al latte raccolto presso i produttori, soltanto il latte ed i prodotti lattiero-caseari semilavorati che acquistano presso terzi; pertanto, non devono dichiarare i prodotti lattiero caseari “finiti” che acquistano da terzi. 

  • Chi deve dichiarare il latte ceduto in conto lavorazione presso un’azienda terza?

In questo caso il latte è già stato registrato in fase di dichiarazione mensile dal primo acquirente, l’azienda terza effettua unicamente il servizio di conto lavorazione: il latte e i prodotti finiti rimangono di proprietà del primo acquirente, che è tenuto alle relative dichiarazioni.

  • Come si quantifica il prezzo medio pagato per il latte crudo bovino?

Per ogni consegna di almeno 1 Kg di latte, i primi acquirenti devono indicare il prezzo medio pagato per il latte crudo e, se presente, per il latte crudo biologico.
Il valore del prezzo medio mensile del latte acquistato dall'acquirente va calcolato mediante media ponderata tra i prezzi pagati per ogni singola fornitura acquistata nel mese di riferimento e le relative quantità ottenute da ciascun fornitore.
I valori devono essere espressi Euro/Q.le, IVA esclusa, separati con la virgola decimale tra gli Euro e i Centesimi di Euro.
Si precisa che il prezzo deve tener conto delle maggiorazioni o riduzioni dovute alla “qualità'', se calcolate su base non mensile si considerano nel mese in cui vengono corrisposte.

  • Le cooperative come quantificano il prezzo medio del latte crudo bovino?

Nel caso delle cooperative in cui venga corrisposto un acconto e un saldo successivo, è possibile indicare la redditività media del latte, oppure indicare l'ultimo prezzo determinato mediante approvazione di bilancio. Nel caso di eventuali acquisti di latte da non soci, il valore da dichiarare è determinato attraverso una media ponderata tra il prezzo di liquidazione per i soci chiuso a bilancio e quello pagato, nel medesimo periodo, ai fornitori non soci, tenendo conto dei rispettivi quantitativi.

  • Cosa devo indicare nella dichiarazione “mensile altri soggetti”? 

Nella dichiarazione devono essere dettagliati i conferimenti da altri fornitori non produttori italiani e da produttori esteri. Il primo acquirente carica gli estremi anagrafici, il paese di ubicazione e la tipologia dei singoli conferenti. L’indicazione del paese non è riferita alla provenienza del latte conferito ma alla nazionalità del conferente. 

  • Cosa sono i prodotti semilavorati? 

Per “prodotti lattiero – caseari semilavorati” si intendono tutti i prodotti lattiero-caseari che vengono a loro volta trasformati per realizzare prodotti finiti destinati al consumo (ad es. panna, crema, siero, cagliata, zangolato,...). 

  • Cosa devo indicare nella “dichiarazione mensile semilavorati”? 

Nella dichiarazione vanno inseriti i quantitativi in Kg di ogni prodotto semilavorato proveniente dall’Italia. Non c’è un elenco prestabilito di prodotti semilavorati da dichiarare; la compilazione è libera e il tipo di prodotto deve essere specificato direttamente dal dichiarante.  

  • Nelle dichiarazioni mensili vanno inseriti i quantitativi di latte e i semilavorati acquistati all’estero?

No, come previsto dai decreti ministeriali, nelle dichiarazioni mensili non devono essere inseriti i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori situati in altri Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi; né i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi.

  • In caso non vi sia nulla da dichiarare, è obbligatorio comunque compilare la dichiarazione? 

Nel caso in cui in un periodo di riferimento non ci siano dati da dichiarare, primi  acquirenti e fabbricanti non sono tenuti a effettuare dichiarazioni a “zero”.

Tuttavia, se in periodi successivi si presenta nuovamente la necessità di dichiarare il dato  occorre presentare anche le dichiarazioni passate per mantenere la continuità. La dichiarazione a “zero” non è considerata tardiva.