Acque di vegetazione e scarichi dei frantoi oleari
L'utilizzazione agronomica dei reflui dei frantoi riduce l'impatto ambientale dell'attività oleicola
A tutela dei corpi idrici l'allora Ministero delle Politiche agricole e forestali ha emanato il Decreto ministeriale 6 Luglio 2005 che definisce i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’ utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all’art.38 del Decreto legislativo 11 Maggio 1999 n. 152.
La Regione Emilia-Romagna ha ritenuto disciplinare le attività, di cui sopra, con la Delibera di Giunta regionale n.1395 del 26/9/2006, avente per oggetto: "D.lgs. n° 152/2006, art.112. Prime disposizioni tecniche per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari".
Le principali disposizioni riguardano:
- la comunicazione preventiva di spandimento da presentare al Comune in cui sono ubicati i terreni oggetto di spandimento almeno 30 giorni prima;
- le modalità e i tempi di spandimento;
- lo stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide.