Reimpiego del seme aziendale
Il reimpiego del seme aziendale è una pratica prevista dal legislatore europeo che riconosce il diritto dell'agricoltore di poter utilizzare una parte del proprio raccolto, destinandolo a seme, esclusivamente per la propria azienda agricola.
La normativa di riferimento è il Reg. (CE) n. 2100/1994 che, all’art. 13, definisce il principio fondamentale per cui “gli atti indicati in appresso (produzione/riproduzione, condizionamento, messa in vendita, … omissis) riferiti a materiali vegetali protetti richiedono l’autorizzazione del titolare (della privativa vegetale)” e quindi sono sempre vietati.
Questo principio prevede una sola eccezione definita nell’art. 14 dello stesso Reg. 2100/1994 e meglio nota come “privilegio del piccolo agricoltore”.
L’art. 14 dice che “gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali” … “unicamente alle specie di piante agricole “della lista di seguito riportata:
a) Piante da foraggio
- Cicer arietinum I. – Cece
- Lupinus luteus I. - Lupino giallo
- Medicago sativa I. - Erba medica
- Pisum sativum I. (partim) – Pisello
- Trifolium alexandrinum I. - Trifoglio alessandrino
- Trifolium resupinatum I. - Trifoglio persiano
- Vicia faba - Fava comune
- Vicia sativa I. - Veccia comune
- Lolium multiflorum lam - Loietto italico (per quanto riguarda il Portogallo)
b) Cereali
- Avena sativa - Avena comune
- Hordeum vulgare I. - Orzo comune
- Oryza sativa I. - Riso
- Phalaris canariensis I. - Canaria
- Secale cereale I. - Segala
- X Triticosecale Wittm. - Segala tetrastica)
- Triticum aestivum I. emend. Fiori et Paol. - Frumento tenero
- Triticum durum Desf. - Frumento duro
- Triticum spelta I. - Spelta
c) Patate
- Solanum tuberosum - Patata
d) Piante da olio e da fibra
- Brassica napus I. (partim) - Colza
- Brassica rapa I. (partim) - Rapa
- Linum usitatissimum - Lino da seme escluso il lino da fibra
In applicazione quindi del suddetto art. 14 del Reg. CE 2100/94 e sulla base del “privilegio del piccolo agricoltore”, la possibilità di reimpiego del seme aziendale (auto-prodotto nella propria azienda) è:
vietata per le varietà ibride o varietà di sintesi che beneficiano di una privativa comunitaria;
possibile “unicamente per le 21 specie di piante agricole” di cui sopra;
possibile per le varietà vegetali protette a livello comunitario;
vietata per le varietà protette solo in Italia (infatti il principio del “privilegio dell’agricoltore” non trova applicazione).
Per tutte le altre specie non incluse nella lista, l’impiego del seme aziendale è vietato.
Nel caso quindi di varietà registrate a livello europeo incluse fra le 21 specie dell’art. 14 (del reg. 2100/94), è possibile il reimpiego aziendale:
- senza il pagamento di alcuna royalty nei confronti del costitutore a patto che chi lo faccia sia un “piccolo agricoltore”. L’articolo 14 del Reg. 2100/1994 definisce “piccolo agricoltore” quello che abbia una produzione aziendale inferiore a 92 tonnellate di cereali e/o a 185 tonnellate di patate. Nel caso dei cereali, le 92 tonnellate devono essere considerate come la somma delle quantità prodotte aziendalmente (stessa annata agricola) di tutte le specie di cereali riportate nell’elenco oggetto della deroga;
- con pagamento delle royalty nei confronti del costitutore se l’agricoltore ha una produzione aziendale pari o superiore a 92 tonnellate di cereali e/o a 185 tonnellate di patate.
Per regolarizzare le royalty di varietà sotto privativa vegetale ci si può rivolgere alla società Sicasovche, avendo ricevuto il mandato da gran parte dei costitutori, gestisce direttamente la regolarizzazione a nome e per conto dei costitutori stessi.