Sono oggetto di legittimazioni le terre di origine comune o provenienti da affrancazione di uso civico da chiunque possedute senza valido titolo: se sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione di diritti di uso civico sono avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate se concorrano tutte le seguenti condizioni:

  • l´occupatore deve avere apportato sostanziali e permanenti migliorie;
  • la zona occupata non può interrompere la continuità dei terreni;
  • l´occupazione deve durare almeno da dieci anni;
  • l´occupazione non riguardi terreni classificati come bosco o pascolo permanente.

Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune, alla associazione o alla frazione del Comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse risalga.

Nel concedere la legittimazione è imposto sul fondo occupato a favore del Comune o dell'associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponde al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi se l'occupante non ha già corrisposto una prestazione sia in generi che in denaro. Il canone può essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiare della quotazione.