Vincolo di indivisibilità

Il vincolo di indivisibilità quindicennale gravante sui fondi rustici acquistati con i benefici previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 817 è stato posto dal legislatore con l'evidente scopo di evitare che, attraverso successive divisioni, si determini la polverizzazione della proprietà.
La rimozione del vincolo è tuttavia consentita nei seguenti casi:

  • per successione ereditaria, a norma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971 n. 817, qualora in seguito alla divisione possano costituirsi valide unità poderali;
  • per esproprio per pubblica utilità;
  • per permuta tra coltivatori diretti, a condizione che dalla medesima conseguano accorpamenti di terreno diretti a migliorare la struttura e l'organicità dei fondi;
  • per consentire a un componente di impresa familiare, che non abbia ancora compiuto i quaranta anni, di dividere il fondo rustico su cui si esercita l'impresa familiare stessa, qualora le porzioni divise abbiano caratteristiche tali da realizzare imprese efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, come previsto dall'art. 4 della legge 15 dicembre 1998 n. 441;
  • per la mutata destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti, come previsto dal decreto legislativo n. 228/2001.

Richiesta per la rimozione del vincolo di indivisibilità:

La richiesta per la rimozione del vincolo di indivisibilità, adeguatamente motivata, deve essere presentata a:

Regione Emilia-Romagna
D.G. Agricoltura caccia e pesca

Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni
viale della Fiera, 8
40127 Bologna BO
pec programmiagr@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • atto notarile di acquisto del fondo rustico;
  • atto di trascrizione in cui siano riportati gli estremi catastali del terreno gravato dal vincolo;
  • eventuali frazionamenti avvenuti nel tempo;
  • adeguata documentazione a supporto della specifica richiesta;
  • fotocopia di documento d'identità valido.

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ultima modifica 2023-01-31T11:36:15+02:00
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