Gli istruttori, delegati tecnici e periti, nominati dalla Regione, sono incaricati di:

  • compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l´accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime;
  • fare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuità e formulare i relativi progetti;
  • compiere istruttorie sulle questioni attinenti all´assegnazione di quote nelle ripartizioni e sopra ogni altro oggetto si debba provvedere;
  • promuovere l´esecuzione delle decisioni;
  • trattare e ricevere conciliazioni;
  • eseguire ogni altra disposizione che verrà loro impartita.

Essi, se occorre, inviteranno gli interessati a recarsi alla loro presenza e ad intervenire nelle loro operazioni. Delle dichiarazioni e rilievi delle parti prendono nota in verbale.

Gli istruttori non aventi la qualifica di periti sonno assistiti nelle operazioni di natura tecnica da tali figure professionali. Potranno pure essere assegnate ad unica persona le funzioni di delegato tecnico, istruttore e perito. Il decreto di nomina indicherà l´oggetto delle indagini e delle operazioni da compiere.

Le istruttorie e gli atti inerenti eseguiti dagli incaricati sono da considerarsi atti interni di ufficio dei quali dovrà essere preventivante autorizzata l´eventuale comunicazione agli interessati. Questa disposizione non è applicabile agli effetti dei procedimenti in contenzioso ed a tutti gli altri atti compiuti dagli incaricati medesimi col concorso delle parti.

Gli istruttori, delegati tecnici e periti, che abbiano espletato l´incarico o per qualsiasi causa ne siano decaduti, debbono immediatamente restituire gli atti e documenti loro affidati e consegnare gli atti già da essi compiuti nell´esercizio dell´ufficio, ancorché non siano stati soddisfatti delle loro competenze e rimborsati delle spese anticipate. Lo stesso obbligo hanno gli eredi in caso di morte dei detti incaricati. In caso di inadempimento il Prefetto provvede su richiesta nei modi stabiliti dall´art. 76 del RD 2.10.11, n. 1163 , salva l´azione penale ove ricorrano gli estremi di reato.