Gestione notifiche settore vitivinicolo
La Regione mette a disposizione un software dedicato per la presentazione e la gestione delle istanze nel settore vitivinicolo
In attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 560/2015 e n. 561/2015, la Regione ha approvato la delibera di giunta regionale n. 746 del 23 maggio 2016, contenente le disposizioni per gestire il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli. Con l’entrata in vigore dei Regolamenti, infatti, l’impianto di vigneti con varietà di uve da vino è consentito solo dietro concessione di un'autorizzazione.
Per gestire il sistema delle autorizzazioni e consentire la presentazione delle relative istanze, la Regione ha sviluppato un software specifico, il cui utilizzo è riservato, dietro rilascio di credenziali, agli operatori dei Centri di assistenza agricola (Caa) nonché a liberi professionisti abilitati. Con l’adozione della Delibera di giunta n. 419 del 27 aprile 2020, che modifica parzialmente la Delibera n. 746/2016, il software per la gestione delle notifiche è diventato l’unico strumento utilizzabile dai CAA per presentare istanze inerenti al potenziale produttivo vitivinicolo.
Accedi al software
La Delibera di giunta regionale n. 746/2016 disciplina i seguenti procedimenti:
- Risoluzione anomalie. Il procedimento è volto a risolvere le anomalie (incongruenza dato alfanumerico/dato grafico) delle unità vitate presenti nello schedario viticolo. Solamente le unità vitate prive di anomalie possono essere impiegate nei procedimenti del settore relativi a variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale, accesso a misure strutturali e di mercato e dichiarazione annuale di vendemmia, di produzione e di rivendicazione delle Denominazioni d’Origine Protetta (DOP) e Indicazioni Geografiche Protette (IGP).
- Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto. Il procedimento è volto a convertire i diritti di reimpianto in autorizzazioni al reimpianto. I produttori che intendono impiantare superfici vitate utilizzando diritti di reimpianto concessi ai sensi dell’art. 85 decies del Regolamento (CE) n. 1234/2007, validi e non ancora utilizzati al 31 dicembre 2015, possono convertirli presentando richiesta di conversione in autorizzazione al reimpianto entro il 31 dicembre 2022. I diritti di reimpianto per i quali non è presentata la richiesta di conversione entro il 31 dicembre 2022 non sono più utilizzabili per l'impianto di vigneti. L'autorizzazione al reimpianto da conversione scade il 31 dicembre 2025.
- Aggiornamento del Registro delle superfici estirpate. Al fine di permettere il controllo delle superfici vitate e delle successive richieste di autorizzazione al reimpianto, è istituito il Registro delle superfici estirpate. Il procedimento è diviso in due fasi: una fase di comunicazione dell'intenzione ad estirpare e una seconda fase di comunicazione dell’avvenuta estirpazione con relativo aggiornamento dello schedario e del Registro delle superfici estirpate. La registrazione dell’estirpo è requisito necessario per la richiesta e la concessione di un’autorizzazione al reimpianto.
- Autorizzazione al reimpianto. Il procedimento è volto ad ottenere l’autorizzazione al reimpianto a seguito di una precedente estirpazione. Il produttore che ha estirpato una superficie vitata può presentare domanda di autorizzazione al reimpianto per reimpiantare una corrispondente superficie vitata nell'ambito della propria azienda.
- Reimpianto/impianto. Il produttore che dispone, nel proprio Registro delle autorizzazioni, di una autorizzazione per nuovi impianti, di una autorizzazione da conversione di diritto di reimpianto o di una autorizzazione al reimpianto, può procedere a impiantare una corrispondente superficie vitata nell'ambito della propria azienda entro il termine di validità dell'autorizzazione.
- Reimpianto anticipato. È consentito impiantare una superficie vitata senza aver prima estirpato, al produttore che si impegna ad estirpare in un'unica soluzione una equivalente superficie vitata, entro la fine del quarto anno dalla data di fine lavori del nuovo impianto. L'impegno è corredato dalla costituzione di una garanzia fideiussoria a favore della Regione per un importo pari a euro 5.500 per ettaro, con durata di nove anni. L'autorizzazione al reimpianto anticipato può essere richiesta solo dal produttore che non dispone di diritti in portafoglio ancora da convertire. Se il produttore non effettua l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti, la superficie impiantata è considerata impiantata senza autorizzazione. Se invece estirpa meno superficie rispetto a quella impiantata, la superficie residua non utilizzata non potrà essere impiantata successivamente. Il procedimento è diviso in tre fasi: una fase volta ad ottenere l’autorizzazione al reimpianto anticipato, una seconda fase di comunicazione dell’avvenuto impianto, e una terza fase di comunicazione dell’avvenuta estirpazione.
- Comunicazione di riconversione varietale. Un impianto di vite esistente, e in regola con la normativa vigente, può essere riconvertito sostituendo, mediante sovrainnesto, la varietà impiantata con altra iscritta nell’elenco regionale delle varietà idonee alla coltivazione. La comunicazione è obbligatoria e il sovrainnesto non è soggetto ad autorizzazione. Il procedimento è diviso in due fasi: una fase di comunicazione dell'intenzione a sovrainnestare e una seconda fase di comunicazione dell’avvenuto sovrainnesto con relativo aggiornamento dello schedario.
- Comunicazione di variazione del sistema di allevamento. In un impianto di vite esistente e in regola con la normativa vigente può essere modificato il sistema di allevamento. La comunicazione è obbligatoria e l’impianto non è soggetto ad autorizzazione.
- Comunicazione di impianto di superfici vitate per consumo familiare. In assenza di superficie vitata aziendale, possono essere realizzati nuovi impianti di vigneto con varietà di uve da vino destinati unicamente al consumo familiare. La superficie massima consentita è 0,1 ha (1000 mq). La comunicazione è obbligatoria e l’impianto non è soggetto ad autorizzazione.
Restano esclusi dal sistema delle autorizzazioni introdotto con il regolamento (UE) n. 1308/2013 e anche dall'applicazione informatica, i procedimenti relativi all'impianto di vigneti sperimentali, vigneti di piante madri per marze e quelli realizzati nel caso di esproprio per motivi di pubblica utilità.
- Nuovi impianti di viti sperimentali. I nuovi impianti di vigneti a scopo sperimentale hanno validità soltanto per il periodo previsto per la sperimentazione. Il richiedente ha l'obbligo di: a) non commercializzare i prodotti ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici impiantate per tutto il periodo della sperimentazione; b) estirpare le superfici impiantate a conclusione del periodo di sperimentazione facendosi carico delle spese relative (o regolarizzarle sfruttando una autorizzazione già presente nel Registro delle autorizzazioni). L’estirpo della superficie autorizzata per l’impianto sperimentale non dà luogo a un’autorizzazione al reimpianto.
- Vigneti di piante madri per marze. Nuovi impianti di vigneti destinati alla produzione di marze possono essere realizzati nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite. È possibile realizzare l’impianto anche in aree demarcate per la presenza di organismi dannosi per la vite, nel rispetto delle disposizioni fitosanitarie atte a contrastarli. Sono escluse dall'impianto le aree oggetto di specifiche esclusioni disposte con provvedimento dal Settore Fitosanitario regionale. Gli impianti realizzati con materiali o in ambienti non idonei dal punto di vista sanitario devono essere estirpati a spese del proprietario, secondo le prescrizioni del Settore Fitosanitario regionale. Nel corso del periodo di produzione delle marze, le uve prodotte non possono essere vendemmiate oppure, se raccolte, devono essere distrutte.
- Espropri. Il produttore privato di una determinata superficie vitata, in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale, ha diritto a impiantare una nuova superficie purché questa non superi, in coltura pura, il 105 % della superficie persa. Il produttore comunica l’estirpo e il successivo reimpianto allegando copia del provvedimento di esproprio, planimetria della superficie estirpata e di quella reimpiantata per l'aggiornamento dello schedario viticolo.
051 5274507
agriviti@regione.emilia-romagna.it