FAQ
Le risposte alle domande più frequenti
Tutti gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile che svolgono attività agricola e dispongono di un fabbricato esistente sul fondo da ristrutturare.
Tutte le attività agrituristiche previste dalla legge regionale n. 4 del 2009 (dare ospitalità, somministrare pasti e bevande, organizzare degustazione di prodotti aziendali, organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo) possono essere svolte disgiuntamente. È pertanto l’imprenditore che, nel rispetto delle norme di connessione e complementarità, decide quale servizio offrire.
L’attività agrituristica è connessa e complementare all’attività agricola. L’imprenditore agricolo e l'imprenditore agrituristico devono essere il medesimo soggetto: quindi è impossibile gestire un’azienda agrituristica senza essere anche imprenditore agricolo.
Nella somministrazione di pasti e bevande all’interno dell’azienda agrituristica devono essere rispettate alcune norme relative all’origine dei prodotti alimentari utilizzati:
- i prodotti propri non possono essere, in valore, meno del 35%del prodotto totale annuo utilizzato. La percentuale è ridotta al 25% per le aziende situate nei comuni montani e parzialmente montani.
- i prodotti propri, i prodotti regionali con marchio Dop, Igp, Qc e tipici regionali inseriti nell’apposito Albo ministeriale, i prodotti biologici regionali acquistati da aziende agricole del territorio regionale o loro consorzi, nonché prodotti di altre aziende agricole regionali acquistati direttamente dai produttori devono essere, in valore, superiori all’80% del prodotto totale annuo utilizzato.
Queste norme tendono a legare l’offerta agrituristica al territorio, valorizzando le produzioni locali, in particolare quelle tipiche con riconoscimento comunitario.
Tutti gli imprenditori agricoli che intendono iscriversi all’elenco degli operatori agrituristici ed avere l’abilitazione all’attività agrituristica devono essere in possesso di un attestato di frequenza ad un corso per operatore agrituristico con verifica di apprendimento, come previsto dall’art. 9 della legge regionale n. 4 del 2009.
Attualmente è in vigore il Complemento di programmazione per il Piano strategico della PAC 2023-2027 (CoPSR), che con l’intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” Azione a) “Agriturismo” finanzia la ristrutturazione dei fabbricati rurali e la sistemazione degli spazi aperti, nonché l’acquisto di attrezzature da destinare all’attività agrituristica. Normalmente è previsto un contributo a fondo perduto dal 40% al 50% della spesa ammessa, a seconda della zona in cui si trova l’azienda beneficiaria dell’intervento.
Non è richiesta alcuna autorizzazione comunale. Gli imprenditori agricoli abilitati all’esercizio dell’attività agrituristica, dopo essersi iscritti all’elenco degli operatori agrituristici e aver messo a norma le strutture e le attrezzature necessarie, devono presentare al Comune una “Segnalazione Certificata d’inizio attività” (SCIA) e possono contestualmente iniziare l’attività.
Si, la Regione sostiene e riconosce i club di eccellenza. I club, costituiti per ottenere il riconoscimento regionale, devono essere coordinati da un organismo di gestione con compiti di progettazione, realizzazione, valorizzazione e promozione. Per i soci dei club riconosciuti sono previste priorità e agevolazioni.
Per gli agriturismi che svolgono il servizio di ospitalità è in vigore il sistema di classificazione nazionale che prevede l’assegnazione di girasoli che possono variare da 1 a 5 a seconda dei punteggi attribuibili ad ogni sezione tematica. Per le norme applicative, gli schemi ed i modelli di classificazione si rimanda alla pagina dedicata.