Le disposizioni di legge
In considerazione dei gravissimi danni che Erwinia amylovora può causare su numerose piante di interesse agrario e ornamentale, il Servizio fitosanitario italiano ha sempre prestato la massima attenzione per evitare l'introduzione e la diffusione di questo batterio "da quarantena" nel nostro Paese. Al fine di potenziare le misure di protezione previste dalle normative fitosanitarie internazionali, è stata istituita fin dal 1991, a partire dall'Italia Settentrionale, una rete di monitoraggio per rilevare eventuali focolai di colpo di fuoco batterico, in modo da poter adottare tempestivi interventi eradicanti; successivamente, la rete di monitoraggio è stata estesa all'intero territorio nazionale.
Dal 1996 sono stati adottati vari decreti di lotta obbligatoria e, attualmente, è in vigore il D.M. 13 agosto 2020, recante "Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana".
Nel Regolamento (UE) 2019/2072, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, Erwinia amylovora è classificato come organismo nocivo da quarantena rilevante per il territorio delle “Zone protette”, mentre per il restante territorio è classificato come organismo nocivo regolamentato non da quarantena.
La Regione Emilia-Romagna non risulta più fra i territori definiti come “Zone protette”, ma anche nel 2024, con la determinazione dirigenziale n. 6129 del 26/03/2024 sono state istituite alcune “Zone cuscinetto” nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, nelle quali sono attuati i controlli e le prescrizioni previsti nel Regolamento (UE) 2019/2072, Allegato X, Punto 9.
Tali disposizioni prevedono fra l’altro che, per poter circolare nelle o verso le zone protette, le piante ospiti di Erwinia amylovora devono essere originarie delle zone protette espressamente elencate, oppure sono state ottenute o, nel caso siano state introdotte in una “Zona cuscinetto”, sono state conservate per almeno 7 mesi, comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell’ultimo ciclo vegetativo completo, in un campo situato ad almeno 1 chilometro all’interno del confine di una “Zona cuscinetto” delimitata ufficialmente di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte a un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell’inizio del ciclo vegetativo completo precedente l’ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora a partire dalle piante ivi coltivate.
Determinazione n. 6129 del 26/03/2024
Istituzione zone cuscinetto per Erwinia amylovora. Anno 2024
Determinazione n. 4373 del 15 marzo 2021
Divieto di messa a dimora nella Regione Emilia-Romagna di piante appartenenti al genere Crataegus spp
D.M. 13/08/2020
Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana
Legge regionale n. 3 del 20 gennaio 2004 (PDF - 31.9 KB)
Norme in materia di tutela fitosanitaria -istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrograzione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, N. 3 e 21 agosto 2001, N. 31 (PDF, 31,00 kB)