Fitosanitario e difesa delle produzioni

Idoneità di laboratori per analisi fitosanitarie (Laboratori per l'autocontrollo)

La commercializzazione di piante piante da frutto, ortive e ornamentali è attualmente disciplinata dal DLgs 2 febbraio 2021, n. 18, in adeguamento alle normative comunitarie che fissano i requisiti minimi obbligatori di qualità che questi materiali devono avere dal punto di vista fitosanitario e genetico. Questi requisiti devono essere garantiti dai vivaisti anche mediante analisi di laboratorio effettuate da strutture riconosciute idonee a questo scopo.

Inquadramento normativo

La commercializzazione di piante da frutto e ortive, precedentemente regolamentata dai DM 14.04.97 e successivi, è attualmente disciplinata dal DLgs 2 febbraio 2021, n. 18, in adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.
L’ art. 55  del Decreto legislativo tratta dei Laboratori di analisi, affermando che:
- le analisi ufficiali su campioni prelevati nell’ambito di controlli ufficiali sono effettuate dai laboratori ufficiali, in applicazione al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017;
- con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per il riconoscimento, da parte del Servizio fitosanitario nazionale, di ulteriori laboratori per l’autocontrollo idonei all’effettuazione di analisi diverse da quelle sopra descritte, i cui oneri sono a carico degli operatori interessati.

Con il DM n. 169819 del 12 aprile 2022 sono state descritte le “Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell’ambito della protezione delle piante”.
Il suddetto Decreto, nell’articolo 16,  identifica i laboratori per l’autocontrollo come laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei dal Servizio Fitosanitario Nazionale a svolgere analisi non ufficiali su richiesta di Operatori professionali e rientranti nelle seguenti tipologie:
a) laboratori annessi alle imprese che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo della produzione o anche per conto di altre imprese facenti capo a soggetti giuridici diversi;
b) laboratori non annessi alle imprese che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese.
Questi laboratori nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese sono idonei a svolgere anche analisi fitosanitarie propedeutiche all’export di piante e materiali vegetali, analisi per conto di aziende agricole per la sorveglianza delle produzioni da organismi nocivi e per la verifica della qualità fitosanitaria delle produzioni vivaistiche e delle sementi. Tali analisi sono rivolte principalmente ad accertare la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) elencati nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072.

Sono escluse le analisi fitosanitarie nella produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in quanto il DLgs 2 febbraio 2021, n. 16 specifica che esse devono essere affidate a Laboratori ufficiali e non considera la possibilità che vengano svolte dai laboratori per l’autocontrollo.

Il DM n. 169819 del 12 aprile 2022, identificando i laboratori per l’autocontrollo,  ne elenca le caratteristiche minime per il riconoscimento da parte dell’autorità competente (il Servizio Fitosanitario Regionale - SFR),  ne precisa l’ambito di attività e la responsabilità all’interno dell’area di loro competenza,  ne descrive le modalità e le procedure per il riconoscimento, la sospensione e la revoca.

All’Art. 19 commi 10 e 11, il Decreto dispone che “I Laboratori già riconosciuti idonei per l’esecuzione di analisi di autocontrollo o precedentemente accreditati ai sensi dei decreti ministeriali 14 aprile 1997 o riconosciuti idonei ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2000, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongono di un periodo di 12 mesi a partire da tale data per adeguarsi ai requisiti minimi previsti dall’articolo 17, dando comunicazione dell’avvenuto adeguamento al SFR competente”. Dispone inoltre che il SFR competente revochi ogni riconoscimento di idoneità ai Laboratori che, allo scadere dei 12 mesi, non si siano adeguati ai requisiti minimi previsti dall’articolo 17.

Il DM n. 169819/2022 è stato pubblicato sul sito del Servizio Fitosanitario Nazionale (https://www.protezionedellepiante.it/) in data 18 luglio 2022 e da allora, fino al 17 luglio 2023, è stato possibile, per i laboratori già riconosciuti idonei dal Settore fitosanitario ai sensi della precedente normativa, confermare il possesso dei requisiti minimi per i laboratori per l’autocontrollo senza inoltrare una nuova domanda.
A partire dal 2024, il Settore fitosanitario regionale invierà propri funzionari, auditors per laboratori di prova, a svolgere un audit presso i laboratori che presenteranno domanda per il riconoscimento per l’autocontrollo e presso quelli che al 17 luglio 2023 hanno confermato il possesso dei requisiti minimi, al fine di verificare la loro conformità a quanto dichiarato.

Domanda per il riconoscimento come Laboratori di autocontrollo

I laboratori che sono in possesso delle  “Caratteristiche minime per i Laboratori per l’autocontrollo” descritte nell’Allegato VI del DM n. 169819 del 2022, devono inviare la domanda per il riconoscimento al Settore fitosanitario e difesa delle produzioni della Regione Emilia-Romagna, utilizzando il modello di “Domanda di riconoscimento laboratorio per l’autocontrollo” riportato nell’Allegato VII dello stesso Decreto Ministeriale e apporre una marca da bollo da 16 euro, compilando il modulo per l'assolvimento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico (docx44.34 KB).

Il Settore fitosanitario regionale riconoscerà l’idoneità soltanto dopo aver verificato - mediante audit - la conformità a quanto dichiarato.

Nota bene

Per quanto riguarda le analisi fitosanitarie su materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, resta in vigore il DM 9 agosto 2000, con modifiche apportate dal DM 17 luglio 2020, per le quali valgono le stesse considerazioni e modulistica dei Laboratori per l’autocontrollo.

Le analisi fitosanitarie e di identità della specie a cui appartiene il micelio fungino sono ancora regolamentate dal DM 27 settembre 2007 - Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati.

Modulistica

Caratteristiche minime per i laboratori di autocontrollo: Allegato VI DM 169819 del 13/4/2022

Domanda di riconoscimento laboratorio per l’autocontrollo: Allegato VII DM 169819 del 13/4/2022

Domanda accreditamento micelio fungino

A chi inviare la domanda

La domanda e la relativa documentazione attestante il possesso delle caratteristiche minime devono essere inviate alla PEC del Settore fitosanitario e difesa delle produzioni (omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it) e per conoscenza a giovanna.curto@regione.emilia-romagna.it

Normativa

Decreto ministeriale n. 169819 del 12 aprile 2022
"Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell’ambito della protezione delle piante” e suoi Allegati (I-II-III- IV-V-VI-VII-VIII-IX-X)

D.Lgs 2 febbraio 2021, n. 19  (pdf3.21 MB)
Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

D. Lgs. 02/02/2021, n. 18 (pdf5.67 MB)
Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. 

D. Lgs 2 febbraio 2021, n. 16
Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

DM 17 luglio 2020 
Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione, dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale. Modifica del decreto 9 agosto 2000 (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)

D.M. 27 settembre 2007 (pdf127.42 KB)
Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati.

D.M. 9 agosto 2000 (pdf171.82 KB)
Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 151.

Per informazioni

Giovanna Curto

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ultima modifica 2023-12-01T18:52:03+02:00
Hanno contribuito: Curto Giovanna
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