Vespa cinese del castagno: l’intero territorio dell’Emilia-Romagna dichiarato “zona di insediamento”.
Cosa prevedono le prescrizioni fitosanitarie in vigore nella regione per il 2013.
(gennaio 2013) La vespa cinese (Dryocosmus kuriphilus) nel giro di pochi anni si è diffusa in tutte le aree dell’Emilia-Romagna dove è presente il castagno. Lo confermano i dati degli ultimi monitoraggi condotti dal Servizio fitosanitario che, a fronte di questa situazione, ha adottato a fine dicembre 2012 nuove misure di emergenza per impedire che il cinipide possa diffondersi dalla nostra regione ad altre aree del territorio nazionale.
Le prescrizioni fitosanitarie relative a Dryocosmus kuriphilus per l’Emilia-Romagna sono contenute nella Determinazione del Servizio fitosanitario n. 17070 del 21/12/2012.
Coerentemente con quanto previsto dal D.M. 30 ottobre 2007, l’intero territorio dell’Emilia-Romagna è dichiarato “zona di insediamento” del cinipide. Questo significa che le piante di castagno e il relativo materiale di moltiplicazione potranno liberamente circolare all’interno della regione. Dovranno invece essere attuate specifiche misure per la movimentazione verso altre regioni di vegetali di castagno prodotti o introdotti in Emilia-Romagna e destinati alla propagazione .
Potranno uscire dall’Emilia-Romagna solo piante di castagno o parti di esse destinate alla propagazione (esclusi frutti e sementi) purchè prodotte in serra o sotto rete antinsetto nel periodo 1° giugno - 30 settembre oppure introdotte nel nostro territorio dal 1° novembre.. In entrambi i casi è obbligatorio che questi vegetali siano accompagnati dal relativo passaporto e siano commercializzati entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Chi produce o commercializza questi materiali destinati ad altre regioni italiane ha inoltre l’obbligo di notificare al Servizio fitosanitario dell’Emilia-Romagna e al Servizio fitosanitario competente per il territorio di destinazione i dati identificativi degli acquirenti.